Con Sentenza n. 20384/2021, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui la registrazione eseguita da un cliente, presente alla conversazione, pur all’insaputa dell’ Avvocato interlocutore, è qualificabile come una riproduzione meccanica ex art. 2712 c.c. e quindi è ammissibile come prova nel campo civile.
In ambito penale, invece, tale registrazione deve ritenersi una prova documentale (e non un’intercettazione) in quanto è stata effettuata da una persona presente alla conversazione e sarebbe da considerarsi dunque una sorta di memorizzazione di un dato fattuale, di cui il soggetto può liberamente disporre.
E’ prova la registrazione audio eseguita in uno studio legale all’insaputa dell’interlocutore