Con Ordinanza del 27 luglio 2021, la Corte d’Appello di Venezia ha respinto l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado proposta dall’appellante sul presupposto che la statuizione del giudice di prime cure avesse natura di mero accertamento.

La Corte ha rilevato infatti che le sentenze di accertamento, salvo per il capo che riguarda la condanna alla rifusione delle spese di lite, non sono idonee ad essere poste in esecuzione e dunque non sono suscettibile di sospensione.

La sentenza di accertamento non può essere oggetto di sospensione