Con Ordinanza n. 22090 del 2 agosto 2021, la Corte di Cassazione ha stabilito che, con l’opposizione ex art. 615 c.p.c., l’opponente può dedurre solo questioni relative a fatti modificativi od estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo avente natura giudiziale ma non questioni di merito che avrebbero dovuto essere sollevate con gli opportuni mezzi di impugnazione contro detto titolo, in sede di cognizione.

Nella specie il giudice del secondo grado avrebbe ben statuito – secondo la Corte – che ogni questione relativa alla corretta formazione di un titolo di formazione giudiziale (inefficacia della sentenza) dovrebbe essere fatta valere con riguardo al provvedimento giurisdizionale stesso e non, come nel caso in esame, con l’opposizione all’atto di precetto fondato proprio su quella sentenza.

Opposizione all’esecuzione su titolo giudiziale