Con l’ordinanza n. 2295/2021, la Suprema Corte afferma nuovamente il principio di diritto secondo cui in tema di prova testimoniale non è necessariamente inattendibile il testimone che abbia con una delle parti processuali un vincolo di parentela o un vincolo coniugale.

L’attendibilità di tali soggetti deve essere valutata di volta in volta dal giudice e non può essere esclusa a priori. 

Il testimone che sia parente di una delle parti in causa non è di per sé inattendibile