La Grand Chamber della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) con la pronuncia resa il 17 ottobre 2019 nel caso Lopez Ribalda e altri vs Spagna, ha ritenuto legittima l’installazione di un impianto di videosorveglianza all’insaputa dei dipendenti in quanto giustificata dal ricorrere di una serie di presupposti tali da far ritenere la misura adottata dal datore di lavoro rispettosa dei principi di proporzionalità e non eccedenza. I ricorrenti, impiegati alle casse di un supermercato spagnolo, licenziati per la commissione di ripetuti furti della merce, lamentavano la violazione della normativa posta a tutela della riservatezza degli individui e la conseguente inutilizzabilità delle immagini video a fini probatori. La Corte Europea, pur riconoscendo che la normativa vigente impone al datore di lavoro l’informativa ai dipendenti prima dell’adozione delle misure di sorveglianza, ammette che possa essere effettuato un test di proporzionalità degli interessi in gioco, all’esito del quale possa trovare legittima giustificazione l’omessa informativa e il monitoraggio occulto svolto. Il bilanciamento tra l’interesse del datore di lavoro alla tutela del patrimonio aziendale e il diritto alla tutela della riservatezza e dignità dei dipendenti è stato effettuato tenendo in considerazione determinati e precisi presupposti fattuali: a) l’accertamento contabile dei furti; b) il danno economico ingente; c) il monitoraggio di un’area circoscritta e aperta al pubblico; d) il breve arco temporale del controllo occulto; e) l’assenza di rimedi alternativi; f) l’accessibilità alle immagini da parte di pochi responsabili aziendali e l’utilizzo delle stesse esclusivamente a fini probatori.

All’esito dell’esame delle circostanze di fatto del caso concreto, la misura e le relative modalità impiegate dal datore di lavoro sono state ritenute legittime e proporzionate rispetto all’interferenza nella privacy dei dipendenti ed è stato altresì ritenuto legittimo l’utilizzo delle immagini video a fini probatori.

La sentenza, per la delicatezza e la rilevanza del tema trattato, è stata pubblicamente commentata dal Presidente del Garante Privacy italiano Antonello Soro, il quale ha prudentemente precisato che la pronuncia della CEDU non può essere interpretata come un’ammissione indiscriminata della legittimità del monitoraggio occulto dei dipendenti, bensì come il riconoscimento della possibilità che, in presenza di determinate circostanze di fatto, la misura occultata possa essere ritenuta legittima e giustificata quale extrema ratio – e non come prassi ordinaria – a fronte di gravi illeciti commessi dai dipendenti. Fondamentale dunque la presa di posizione della Corte Europea a sostegno della (talvolta) necessaria attività di controllo difensivo posta in essere dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale rispetto ad eventuali comportamenti illeciti dei dipendenti.

Sul tema si segnala la recente redazione delle Linee Guida 3/2019 da parte del Comitato Europeo per la protezione dei dati personali (EDPB) relative alla videosorveglianza aziendale e all’aggiornamento della relativa informativa.

Videosorveglianza sul luogo di lavoro: l’intervento della Corte di Strasburgo