Il Tribunale di Udine con la sentenza n. 1016 del 19 agosto 2019 ha negato che l’esercizio dell’attività di culto possa costituire ex sé una turbativa della tranquillità condominiale ed essere contrario all’igiene e al decoro dell’edificio. Nel caso di specie il Condominio lamentava l’illegittimità dell’attività svolta da un’Associazione nell’immobile ad essa locato in ragione della destinazione dell’immobile ad un uso vietato dal regolamento condominiale, consistente, in particolare, nell’accoglienza ed aiuto degli immigrati appena giunti in Italia e nella promozione di attività di formazione ed educazione dei figli degli immigrati, tra cui l’attività di culto. Il Tribunale territoriale ha ritenuto che l’attività svolta dall’Associazione non rientrasse tra le destinazioni vietate dal regolamento condominiale non essendo ammissibile un’interpretazione estensiva dei divieti e delle limitazioni d’uso della proprietà dominicale dei singoli condomini. E’ stato inoltre escluso che l’attività di culto potesse astrattamente configurare un uso dell’immobile tale da turbare la tranquillità dei condomini e contrario all’igiene e al decoro dell’edificio, riconducendo tale attività al fondamentale e inviolabile diritto di libertà religiosa. Nonostante l’orientamento sia avvallato da numerosi precedenti giurisprudenziali in tema di bilanciamento d’interessi in ambito condominiale, occorre segnalare che il Tribunale, nel percorso argomentativo svolto, più volte sottolinea che pur non essendo automaticamente configurabile una turbativa ai diritti dei condomini nelle attività svolte dall’Associazione, potrebbe esserci margine di censura di tali attività qualora si possano dedurre specifici fatti/episodi/comportamenti (non dedotti in giudizio) tali da costituire concretamente una turbativa ai diritti dei condomini.
L’esercizio del culto è turbativa condominiale?