Con Ord. n. 16630 del 14.06.2024, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha espresso il principio per cui la revoca del licenziamento ha natura di diritto potestativo del datore di lavoro, cui soggiace il lavoratore, che produce immediatamente conseguenze nella sfera giuridica del destinatario: si tratta di una sorta di paracadute, di autotutela del datore di lavoro che può revocare il licenziamento per ragioni di opportunità nel merito o quando si avvede che lo stesso presenta vizi di sostanza o di forma.

La revoca, che ha forma libera e in sostanza deve contenere l’invito del lavoratore a riprendere il servizio, deve essere esercitata nel termine di 15 giorni dall’impugnazione (stragiudiziale o giudiziale) del licenziamento (anche solo mediante l’invio, quanto meno, della comunicazione di revoca al lavoratore).

In tal caso vi sarà la ricostituzione del rapporto di lavoro con efficacia retroattiva alla data del recesso (ex tunc), senza che sia necessaria una manifestazione di volontà del lavoratore.

Quest’ultimo è obbligato a riprendere immediatamente servizio e il suo rifiuto o ritardo non giustificato rappresenta un inadempimento contrattuale che lo espone a sanzioni disciplinari.

Nel caso di revoca c.d. “tempestiva”, il datore di lavoro dovrà corrispondere al lavoratore la retribuzione maturata nel periodo precedente alla ricostituzione del rapporto e versare la relativa contribuzione.

Se la revoca interviene, invece, dopo il termine di 15 giorni, essa non ha effetto e il licenziamento si considera efficace (a meno che il lavoratore non la consideri valida e la accetti).

La giurisprudenza ha escluso la ricostituzione automatica del rapporto di lavoro nel caso in cui la revoca del licenziamento, effettuata entro il termine di 15 giorni dall’impugnazione, contenga diverse condizioni contrattuali, come ad esempio un mutamento della sede di lavoro o mansioni inferiori, poiché non si è in presenza di una semplice revoca ma di una nuova proposta contrattuale per la quale occorre il consenso del lavoratore (Tribunale Vigevano, 25 marzo 2013).

La revoca del licenziamento