Con la Sentenza n. 32770 del 21.08.2024 la Corte di Cassazione ha chiarito che i comportamenti vessatori reiterati nel tempo, idonei a creare un ambiente di lavoro ostile e tali da comportare demansionamento, marginalizzazione professionale, superano il livello di ordinaria conflittualità sussistente in un luogo di lavoro, concretizzandosi in accanimento psicologico nei confronti del lavoratore.

La Corte ha, infatti, sottolineato che: “Il mobbing, quando esercitato con modalità vessatorie reiterate e idonee a determinare un perdurante stato di ansia o di timore nella vittima, può essere ricondotto alla fattispecie dello stalking ex art. 612 bis c.p. “

Si tratta di un passo molto importante nella tutela dei lavoratori che si aggiunge alle Linee guida dell’11.06.2024 sulla prevenzione di molestie anche a carattere sessuale sul luogo di lavoro pubblicato dalla Provincia di Treviso con il contributo di enti quali ITL di Treviso e Belluno, Confindustria Veneto Est, CNA e Coldiretti Treviso.

Il mobbing può essere equiparato allo stalking