Si premette che non è previsto nel nostro ordinamento il principio del legittimo impedimento del difensore in campo civilistico: l’art. 115 disp. att. c.p.c. stabilisce solo che il grave impedimento del difensore può essere motivo di rinvio, per non più di una volta, dell’udienza di discussione della causa ma non oltre la seconda udienza successiva a quella fissata dal giudice istruttore (secondo la Cassazione, in ogni caso, detto principio presuppone l’impossibilità di sostituzione).
La commissione Giustizia del Senato ha approvato un disegno di legge in tema di legittimo impedimento del difensore che modifica, introducendo un comma, l’art. 153 c.p.c. stabilendo l’istituto della remissione in termini – con conseguente rinvio d’udienza – che sarà possibile per il difensore che provi con idonea certificazione di essere incorso in decadenze per causa non imputabile o comunque derivante da caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio, gravidanza, assistenza ai figli, familiari con disabilità o con gravi patologie ed esigenze di cura di figli in età scolare o in età infantile che non gli permettano di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato.
E’ tuttavia esclusa la remissione in termini nel caso di mandato congiunto.
L’obiettivo che si è cercato di perseguire è evidentemente quello di rimuovere la disparità di trattamento sussistente tra avvocati e giudici, per i quali è possibile rinviare anche più volte le udienze per impedimenti personali.
Il testo di legge interviene anche nel processo penale, in cui è già disciplinato il legittimo impedimento, modificando l’art. 420 ter c.p.p. (legittimo impedimento anche per ragioni legate alla salute dei figli o dei familiari della difesa).
Si attende l’approvazione del disegno di legge, con eventuali modifiche, da parte della Camera dei deputati.