Un annoso dibattito si è formato intorno al quesito se sia o meno legittimo diseredare in via testamentaria un erede.
Se ciò appare possibile con riferimento ad alcuni eredi successibili, la diseredazione non è legittima con riferimento agli eredi legittimari (si pensi ai figli o al coniuge).
La clausola testamentaria in questione sarebbe nulla per contrarietà a norme imperative (fermo restando che il legittimario diseredato potrà validamente esperire l’azione di riduzione).
Lo strumento per diseredare un proprio legittimario è allora quello del legato in sostituzione di legittima. L’articolo 551 del codice civile riconosce infatti al testatore la possibilità di sostituire la legittima con un legato, il cui valore patrimoniale non deve necessariamente avere alcuna correlazione con la quota di legittima.
In questo caso ove il legittimario beneficiario del legato sostitutivo intenda agire in riduzione dovrà rinunciare al predetto legato.