Il Tribunale di Busto Arsizio, con Sentenza del 08.02.2024, ha stabilito che il bonus annuo di Euro 500,00 (utilizzabile per l’acquisto di libri di testo, pc e quanto altro utile per la formazione continua dei docenti), previsto dall’art. 1, comma 121, Legge n. 107/2015, per gli insegnanti assunti a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, spetti anche agli insegnanti a tempo determinato.
La Corte di Giustizia Europea (ord. del 18.05.2022 emessa nel procedimento C450/21) aveva già avuto modo di esprimersi sul punto, statuendo che il citato art. 1 è palesemente discriminatorio in quanto determina un trattamento illegittimamente diverso dei docenti non di ruolo: “gli insegnanti di ruolo e quelli non di ruolo svolgono le stesse mansioni e sono in possesso delle medesime competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche-didattiche, organizzativo relazionali e di ricerca, conseguite attraverso il maturare dell’esperienza didattica riconosciuta dalla stessa normativa interna come equipollente“.
Il Tribunale di merito, sul solco di tale orientamento comunitario, ha dunque stabilito che la card spetti anche ai docenti non di ruolo.
Di recente, in ogni caso, la Corte di Cassazione , con Sentenza n. 29961 del 27.10.2023, ha affermato che nel caso in cui il docente sia nel frattempo cessato (pensionamento o mancato rinnovo della iscrizione in graduatoria per le supplenze), egli ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale soggetto a prescrizione quinquennale per i docenti in servizio e decennale per chi, non più in servizio, propone azione di risarcimento.