Con Ordinanza n. 7835 del 10.03.2022, la Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini interruttivi della prescrizione, non è necessario indicare l’importo esatto per cui si chiede l’adempimento o una formale intimazione ad adempiere, essendo sufficiente che il creditore, in forma scritta, individui esattamente il debitore e chieda il versamento del dovuto
Interruzione della prescrizione: cos’è sufficiente?