La L. n. 206/2021, emanata per razionalizzare e snellire il procedimento civile, compreso quello di esecuzione, stabilisce che il creditore, oltre a quanto già previsto, dovrà compiere ulteriori due adempimenti, previsti dall’art. 543 c.p.c., a pena di inefficacia del pignoramento presso terzi:
- entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, il creditore deve notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, indicando il numero di ruolo della procedura; deve depositare altresì l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento.
- Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento
Pignoramento presso terzi: novità dal prossimo 22 giugno