L’Ordine degli Avv.ti di Milano e il Comune di Milano hanno raggiunto un importante accordo che legittima l’Avvocato a inviare, a mezzo p.e.c., al Servizio Anagrafe del Comune in questione, la dichiarazione di costituzione di convivenza che, sin dal 2016 (entrata in vigore della L. n. 76 del 20 maggio, che istituisce le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto sia tra etero che tra omosessuali), vedevano onerati i conviventi i quali dovevano attivarsi per registrare la convivenza solo nel caso in cui avessero voluto regolare i rapporti patrimoniali a mezzo di un contratto di convivenza.
Ai sensi della legge in commento, sono considerati conviventi di fatto due persone maggiorenni ((etero o omosessuali), unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (art.1, comma 36).
Si ricordano alcuni diritti spettanti al convivente di fatto:
– i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1, comma 38);
– in caso di malattia o ricovero, hanno diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali (art. 1, comma 39);
– ciascuno di loro può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati :
a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1, comma 40);
i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza (art. 1, comma 50).
Con la medesima comunicazione, il legale potrà anche depositare il contratto di convivenza predisposto nei confronti dei soggetti.