Poichè sul coniuge collocatario dei figli e dunque assegnatario della casa familiare vige l’obbligo di custodia, egli è tenuto a compiere le manutenzioni ordinarie volte a mantenere in buono stato l’immobile che gli è stato assegnato provvedendo con cura alla detenzione e poi alla successiva restituzione a e ciò a pena di risarcimento del danno.
Le spese di manutenzione straordinaria gravano invece sull’altro coniuge eventualmente proprietario per intero del bene.

Obbligo di manutenzione della casa familiare