A questo interrogativo si deve rispondere negativamente; parimenti in modo negativo se deve rispondere al quesito se un figlio possa farsi rimborsare dagli altri fratelli quanto abbia sborsato per accudire un genitore.
In entrambi i casi si tratta dell’adempimento di una obbligazione naturale ex art. 20234 c.c., obbligazione di per sè incoercibile ed irripetibile, anche nel caso in cui il soggetto abbia rinunciato alla propria carriera o abbia disinvestito ingente patrimonio.
Ciò a meno che il genitore non versi in stato di bisogno: in tal caso il genitore stesso potrà fare ricorso al Giudice Tutelare affinchè obblighi i figli a versare quanto sia strettamente necessario per la sua sopravvivenza (vitto, alloggio, medicinali) e in modo proporzionale alle sostanze economiche di ciascun obbligato.