La maternità surrogata, nota anche come gestazione per altri (GPA) o più comunemente utero in affitto, è una pratica attraverso la quale una donna accetta di portare avanti una gravidanza per conto di altre persone (cd. “genitori intenzionali”), che diventeranno genitori del nascituro.
La maternità surrogata è vietata dalla L. 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita. Era già punita la condotta di chiunque realizza, organizza o pubblicizza la gestazione per altri e il commercio di gameti o embrioni.
Come noto il diritto penale italiano si applica a tutti coloro i quali (cittadini o stranieri) commettono una fattispecie delittuosa nel Paese. Tale principio, detto di territorialità, si contrappone al principio di universalità, in base al quale le leggi penali si applicano a tutti gli uomini (cittadini e non), ovunque si trovino.
Un reato universale è quindi una fattispecie delittuosa che può essere perseguita anche se viene commesso al di fuori del proprio territorio.
Più nel dettaglio, è stato aggiunto un periodo al termine del comma 6 dell’art.12 della L. 40/2004 in modo da sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte commesse dal cittadino italiano anche all’estero (e anche se in tale Paese la condotta non è penalmente rilevante, si pensi al Canada o agli USA), di surrogazione di maternità.
Sulla punibilità dei reati commessi all’estero, l’articolo 7 c.p. stabilisce che la legge italiana si applichi sia al cittadino che allo straniero in relazione ai reati, commessi all’estero, elencati nello stesso articolo e caratterizzati da rilevante gravità e, in particolare, a ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscano l’applicabilità della legge penale italiana (art. 7, comma primo, n. 5, c.p.).