Con l’Ordinanza n. 25491 del 24.09.2024, la Corte di Cassazione ha chiarito che deve essere riconosciuta la validità della clausola di deroga convenzionale al foro stabilito per legge nel caso in cui si accerti che vi sia stata una trattativa tra le parti, precedente la stipula contrattuale, avente ad oggetto le clausole del regolamento contrattuale in cui la stessa si inserisce.

DEROGA PATTIZIA AL FORO