Con l’Ordinanza n. 10679 del 19.04.2024 la Corte di Cassazione ha stabilito essere nullo quel patto di non concorrenza nell’ipotesi in cui il corrispettivo riconosciuto al lavoratore non sia determinato o determinabile e, più in particolare, quel patto di non concorrenza che condizioni la sua efficacia al mancato esercizio da parte del datore del proprio potere di modificazione delle mansioni del dipendente (c.d. jus variandi ex art. 2103 c.c.).

In altri termini, deve ritenersi nullo il patto di non concorrenza nel caso in cui il corrispettivo previsto in favore del lavoratore – pur stabilito in misura fissa, ad es. Euro 5.000,00 da corrispondersi in 2 rate posticipate – risulti non più dovuto qualora nel corso del rapporto intervenga ad opera del datore un mutamento di mansioni del dipendente.

Infine, quanto alle modalità di corresponsione delle somme pattuite, esse possono essere corrisposte una tantum al momento della cessazione del rapporto oppure venire erogate mensilmente con una apposita voce insieme allo stipendio durante la vigenza del patto.

Patto di non concorrenza: gli ultimi interventi della Corte di Cassazione