Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un padre che, appellandosi al principio di bigenitorialità e a quello dell’interesse superiore del minore a godere della continuità e della quotidianità del rapporto col padre, rivendicava maggior diritto di visita nei confronti del figlio neonato (di 16 mesi all’epoca del giudizio di appello) e di pernottamento.

Il padre contestava altresì che la propria abitazione era quella in cui il bambino aveva vissuto fino alla separazione (successivamente il bambino si era trasferito con la madre a casa della nonna materna).

Infine il padre contestava che la sua casa e quella della coniuge distassero 1 ora di macchina: tale distanza avrebbe impedito una reale condivisione del tempo quotidiano atteso che il padre avrebbe dovuto sempre riportare il bambino a dormire dalla madre oltre ad aumentare le spese a carico del padre.

La Corte di Cassazione ha chiarito che il principio di bigenitorialità è sempre subordinato al superiore interesse del minore: al fine di garantire stabilità, il bambino deve dormire a casa della madre fino al compimento dei 3 anni di età, seppur in un regime di affidamento condiviso.

La prevalenza materna, specie di notte, deve essere garantita, assoluta e tutelata dalla legge, salvo casi eccezionali.

Separazione personale dei coniugi: fino ai 3 anni il bambino dorme con la madre