La parte può farsi sostituire da un terzo, ivi compreso il difensore, nella procedura di mediazione obbligatoria (Cass. Civ., Sent. n. 19346/2921), la quale prevede la comparizione personale delle parti al fine di vedersi attuata la condizione di procedibilità dell’azione.

Sul punto si registrano due diversi orientamenti giurisprudenziali: da un lato vi è parte della giurisprudenza che richiede una procura sostanziale mentre altra parte della giurisprudenza sottolinea che la procura debba avere necessariamente la forma dell’atto pubblico, dovendo trovare applicazione le ordinarie norme in materia di rappresentanza, “sicché la procura, ai sensi dell’art. 1392 c.c., non ha effetto se non è conferita con le stesse forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere”. Non avendo dubbi che trattasi di natura pubblica dell’accordo di mediazione che costituisce titolo esecutivo, validamente trascrivibile, la procura per la relativa conclusione “deve necessariamente rivestire, a sua volta, la forma solenne dell’atto pubblico” (Trib. di Latina, Sent. d.d. 28.12.2021).

La rappresentanza della parte nella procedura di mediazione obbligatoria