Il Tribunale di Grosseto, con la Sent. 191 del 17.02.2024, ha enunciato il principio secondo cui il Giudice deve pronunciare statuizione di condanna al rimborso delle spese di mediazione a carico della parte attrice soccombente in giudizio in quanto le spese di mediazione obbligatoria devono essere considerate esborsi del giudizio.
La mediazione obbligatoria deve infatti considerarsi una fase prodromica e necessaria rispetto al giudizio medesimo.
Sulla mediazione obbligatoria