La Corte di Cassazione, Sezione Penale, con Sentenza n. 20763 del 27.05.2024 ha enunciato il principio secondo cui in assenza di un idoneo esame alcolimetrico, il giudice di merito può trarre il proprio convincimento in ordine alla sussistenza dello stato di ebbrezza dalla presenza di adeguati elementi obiettivi e sintomatici, quali lo stato comatoso e di alterazione manifestato dal soggetto, riconducibile all’assunzione di bevande alcoliche (nella specie desumibile dalla riscontrata presenza di un forte odore acre di alcol, nonché dalla assoluta sua incapacità di controllare l’autoveicolo in marcia e di rispondere alle domande rivoltegli dagli agenti di polizia).

Non è dunque necessario l’esecuzione dell’alcoltest per ritenere provato il reato in esame.

Reato di guida in stato di ebbrezza: novità sull’alcoltest