Il Tribunale di Treviso, con sentenza emessa in data 11.02.2022, ha riconosciuto la configurazione della fattispecie di interposizione fittizia del rapporto di lavoro che, secondo la richiamata giurisprudenza di legittimità, si configura “tutte le volte in cui l’appaltatore mette a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore – datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie…), senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo. Non è necessario, infatti, per realizzare un’ipotesi di intermediazione vietata, che l’impresa appaltatrice sia fittizia, atteso che, una volta accertata l’estraneità dell’appaltatore all’organizzazione e direzione del prestatore di lavoro nell’esecuzione dell’appalto, rimane priva di rilievo ogni questione inerente il rischio economico e l’autonoma organizzazione del medesimo” (Cass. Civ. Sez. Lav., Sent. n. 23962 del 24.11.2015).
Il Tribunale di Treviso ha accertato che tra i lavoratori ricorrenti e Bartolini s.p.a. era intercorso un rapporto di lavoro dipendente nonostante il rapporto di lavoro fosse formalmente costituito alle dipendenze di una società di Napoli, proprietaria dei mezzi di trasporto e stipulante un contratto di servizi di consegna e trasporto con Bartolini, e dunque con un datore di lavoro diverso, in contrasto con l’apparente e fittizia regolazione formale di cui alla documentazione contrattuale.