Con l’Ordinanza n. 33937 del 05.12.2023 la Corte di Cassazione ha enunciato il principio secondo cui l’arco di tempo utilizzato dai lavoratori per la vestizione e la svestizione (nel caso specifico trattavasi di tute aziendali che dovevano essere indossate da operai) rientra nell’orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro ossia quando quest’ultimo lo regolamenta e lo dirige.

L’eterodirezione può derivare – secondo la pronuncia in commento – dall’esplicita disciplina d’impresa oppure può risultare implicitamente dalla natura degli indumenti o dalla peculiare funzione che gli indumenti sono chiamati ad assolvere (si pensi alle divise degli infermieri operanti all’interno di strutture sanitarie o alle divise indossate dagli addetti alle mense: per esigenze di igiene e sicurezza e non contaminazione è necessario che le divise siano indossate e dismesse sul luogo di lavoro prima dell’inizio del turno e alla fine senza mai essere portate all’esterno), quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell’abbigliamento.

Diversamente, l’attività di vestizione del lavoratore rientra nella diligenza preparatoria rispetto all’obbligazione principale del lavoratore medesimo e non dà titolo ad autonomo corrispettivo.

Il c.d. “tempo tuta” rientra nell’orario di lavoro?