Dal 21.03.2022 l’art. 93- bis del Codice della Strada così stabilisce: “chi risiede in Italia (cittadino UE ed extra UE) ha l’obbligo, entro tre mesi dalla data di acquisizione della residenza stessa, di immatricolare in Italia il veicolo di proprietà già immatricolato all’estero”;
II comma 2 prevede che se il veicolo immatricolato all’estero è condotto nel territorio italiano da un soggetto avente residenza in Italia che non è intestatario del veicolo (cosiddetto “utilizzatore”), il documento di circolazione estero deve essere accompagnato da un documento sottoscritto con data certa dall’intestatario dal quale risulti a che titolo il conducente utilizza il veicolo e la relativa durata. Tale documento deve essere tenuto a bordo del veicolo stesso. Ci deve essere altresì la registrazione a mezzo RAVE e ciò a pena di sanzioni elevate.
Dunque l’utilizzatore ha l’obbligo di:
- custodire a bordo un documento, recante data certa e sottoscritto dall’intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo;
- registri il titolo e la durata, quando l’utilizzo superi i 30 giorni, anche non consecutivi, nell’anno solare, in un’apposita sezione del P.R.A., istituita dall’art. 94, comma 4 ter, del Codice della Strada;
- registri ogni eventuale variazione della disponibilità entro 3 giorni.
Tra le poche e tassative esclusioni, non hanno obbligo di registrazione nel REVE anche se utilizzati per più di 30 giorni, i veicoli immatricolati all’estero, condotti nel territorio italiano dal lavoratore dipendente residente in Italia solo ed esclusivamente per l’espletamento della propria attività lavorativa, in relazione alla quale il lavoratore non ha alcuna autonomia nell’utilizzazione del mezzo. In questo caso il conducente dovrà tenere a bordo, per eventuali controlli su strada, la documentazione attestante l’utilizzo del mezzo dell’impresa in qualità di dipendente (contratto di lavoro e contratto di comodato del veicolo).
Il residente estero che utilizzi un veicolo immatricolato all’estero in Italia lo potrà fare per non più di 1 anno (art. 132 Codice della Strada).