Il Tribunale di Treviso, con Sentenza n. 1690/2023, stabilisce che, nel caso in cui l’impresa appaltatrice non inizi i lavori commissionati, appare evidente che vi sia l’inadempimento nell’esecuzione del contratto di appalto con conseguente dichiarazione di risoluzione contrattuale e condanna alla restituzione della somma di denaro che il committente abbia versato.
Tuttavia, con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno avanzata dall’attore, il Tribunale di Treviso non ha accertato la sussistenza di alcun danno: ciò che mancava sarebbe la prova documentale non solo che il committente avrebbe avuto diritto ad accedere al beneficio fiscale in parola ma altresì che non avrebbe fatto in tempo a rivolgersi ad altre azienda cui commissionare i lavori.
Al contrario, di recente, in materia di “bonus facciate”, il Tribunale di Roma con Sentenza n. 21607/2024 ha stabilito che, accanto alla declaratoria di risoluzione contrattuale per grave inadempimento con relative conseguenze, è innegabile che il ricorrente abbia patito un danno.
Quest’ultimo tuttavia non ha dimostrato la circostanza per cui non avrebbe potuto rivolgersi ad altra ditta.
La percentuale di risarcimento del danno va dunque necessariamente a ridursi.
E’ dunque molto importante produrre quanta più documentazione possibile non solo sotto il profilo strettamente giuridico ma anche amministrativo e tecnico – cantieristico.