Con la Sentenza n. 1080/2023 emessa dal Tribunale di Frosinone il 02.11.2023, quest’ultimo ha pronunciato, oltre alla risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell’impresa, la condanna al risarcimento del danno in favore di parte ricorrente in quanto ha riconosciuto che la condotta della resistente ha cagionato la decadenza dall’agevolazione prevista per legge per i lavori appaltati.
Tuttavia, il Tribunale di Frosinone, sul presupposto che l’attore non aveva perso la possibilità di presentare una nuova pratica edilizia seppur godendo di una minore agevolazione fiscale, ha condannato l’impresa appaltatrice al risarcimento del danno da calcolarsi nella misura della differenza rispetto alla successiva inferiore aliquota di detrazione usufruibile, scaturente da tale delta (es. dal 110% al 70%).
Il Tribunale di Frosinone, unitamente al già esaminato orientamento giurisprudenziale padovano nonchè al Tribunale di Pordenone e Pavia, sono da considerarsi i capostipite in materia di Superbonus 110%.
Non sussistono, al momento, ulteriori pronunce giurisprudenziali di merito nè tanto meno si è ancora giunti in Corte di Cassazione: il contenzioso in materia di Superbonus 110% è assai recente e sarà destinato a crescere nel corso dei prossimi anni.