Con l’usufrutto viene istituito un diritto reale sul bene oggetto del contratto e il contratto deve essere necessariamente stipulato per iscritto (scrittura privata autenticata o un atto pubblico).
Al contrario, il comodato offre all’usufruttuario un mero diritto personale di utilizzo del bene; il contratto potrà essere perfezionato anche oralmente.
Se il comodato è stabilito per un uso e un tempo determinato (o, in assenza di alcuna determinazione di tempo, l’obbligo di restituzione sorge allorquando il comodatario si sia servito del bene), spesso l’usufrutto viene stabilito “vita natural durante”e dunque fino alla morte del benficiario (c.d. “usufrutto vitalizio”).
Differenti sono anche i diritti e i doveri nascenti dall’uno e dall’altro: basti pensare che l’usufruttuario può locare l’immobile e godere dei frutti civili.
Vi è una riduzione d’imposta nel pagamento dell’IMU nel caso in cui l’immobile sia oggetto di un contratto di comodato (purchè il comodante risieda abitualmente nel Comune ove è sita la casa oggetto di comodato e in tal caso il contratto andrà ovviamente stipulato per iscritto e registrato all’Agenzia delle Entrate).