Con l’ordinanza n. 26493 del 14.09.2023 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della parcellizzazione della pretesa creditoria, chiarendo il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite del 2007, statuendo che viene a configurarsi detta fattispecie nel caso “in cui le pretese creditorie separatamente azionate siano riconducibili a fatti costitutivi storicamente distinti che si sono verificati nel contesto di un rapporto di durata tra le parti anche se non ha avuto origine nella stipulazione di un contratto che ne regolasse gli effetti: (quanto meno) tutte le volte in cui si tratti di fatti che, seppur distinti, sono tra loro simili (come l’esecuzione di distinti incarichi professionali ovvero di distinte forniture) e, in quanto tali, idonei a costituire, tra le stesse parti, diritti di credito giuridicamente eguali. In tali (e in altre simili) ipotesi, infatti, la contemporanea sussistenza di crediti giuridicamente eguali, che siano riconducibili (come pretendono le Sezioni Unite) nell’ambito di un “rapporto” che, nel corso del tempo, si sia venuto a determinare (pur se in via di mero fatto) tra le stesse parti, ne impone la deduzione (ove esigibili) nello stesso giudizio (salvo che l’attore non abbia, e da ciò non può prescindersi, un oggettivo interesse alla loro tutela frazionata: cfr. testualmente, Cass. 24371/2021)”.
In conclusione, se si verte in simili ipotesi e il creditore ottiene più decreti ingiuntivi contro il debitore dilazionando illegittimamente il credito, il debitore potrà legittimamente opporsi ai decreti ingiuntivi invocando un abuso del diritto.