Il Tribunale di Forlì, con Sentenza del 21.03.2023, ha stabilito che il lavoratore che abbia avuto un ripensamento e si rifiuti dunque di prendere servizio contrariamente a quanto pattuito nella lettera di assunzione sottoscritta con il datore di lavoro, è tenuto a risarcimento del danno predeterminato nella clausola penale.
Più in particolare il lavoratore è tenuto al versamento di quanto previsto nella clausola penale anche se il contratto di lavoro prevede un periodo di prova. La clausola penale opera infatti in fase preassuntiva mentre la clausola di prova ha efficacia solamente in seguito all’inizio del rapporto di lavoro.
Lettera di impegno e clausola penale