Il contratto in esame, atipico, è riconducibile secondo la Corte di Cassazione (Ord. n. 9883 del 15.04.2021) al contratto di locazione a titolo gratuito: non vi è quindi alcun obbligo di vigilanza e di custodia del gestore del supermercato e ciò in ragione dell’assenza di regolazione del flusso delle auto in entrata ed in uscita mediante sbarre azionate manualmente o automatizzate, dell’assenza di sistemi di videosorveglianza e di vigilantes, della gratuità del parcheggio o dell’assenza di parcometri.
La custodia non è esclusa a priori ma, in presenza degli elementi sopra indicati, si presume che il proprietario del veicolo non avesse voluto assicurarsi la conservazione e custodia del bene.
Nel caso di specie, quindi, la società che gestisce il supermercato non sarà dunque considerata soggetto responsabile nel caso di danneggiamento, incendio o furto del veicolo o all’interno del medesimo.