Con la Sentenza la Cassazione ha precisato che l’abbandono di un figlio da parte di un genitore integra un illecito di tipo permanente che va dal momento dell’abbandono fino all’indipendenza psicologica del figlio.
Tale danno, proprio per il coinvolgimento emotivo e psicologico che comporta, richiederebbe, secondo la Corte di Cassazione, il raggiungimento, da parte della persona offesa, di un certo grado di maturità, capacità di elaborazione e accettazione della condotta illecita genitoriale; la natura di questo illecito incide quindi sul dies a quo della prescrizione, che coincide con l’indipendenza psicologica, che per convenzione viene fatta coincidere con quella economica.
Pertanto la pretesa risarcitoria avanzata dal figlio, consistente, nel caso di specie, tanto in danni esistenziali quanto in danni di natura patrimoniale, non è soggetta a termini prescrizionali nemmeno dopo 25 anni