Il d.lgs. n. 170/2021 ha apportato alcune modiche al Codice del Consumo, contenuto nel d.lgs. n. 206/2005.
Le modifiche operate dal d.lgs. 170/2021 riguardano gli articoli dal 128 a 135 del Codice del Consumo, che sono stati completamente novellati. Sono stati inoltre inseriti ulteriori articoli, dal 135 bis al 135 septies.
Le nuove disposizioni normative contenute nel Codice del Consumo entreranno in vigore lo 01.01.2022 e si applicheranno ai contratti conclusi successivamente a tale data.
Alcune novità:
- la nozione di bene viene estesa: vengono ricompresi anche “i beni con elementi digitali” e “gli animali vivi”;
ll bene è qualsiasi bene mobile materiale anche da assemblare; l’acqua, il gas e l’energia elettrica quando sono confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata.
La disciplina in parola si applica anche ai beni usati con i limiti indicati dalla norma di riferimento.
2. Il produttore viene definito come il fabbricante di un bene, l’importatore di un bene nel territorio dell’Unione o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo (art. 128 c. 2 lett. d) d. lgs. 206/2005 come modificato dal d. lgs. 170/2021).
Viene così modificata anche la definizione di produttore contenuta nell’art. 3 c. 1 lett. d) del Codice del Consumo che attualmente rinvia solo all’art. 115 c. 2 bis e, adesso, rinvia anche al su menzionato art. 128 c. 2 lett. d).
3. Viene ampliata anche la nozione di venditore, comprendendo anche “il fornitore di piattaforme se agisce per finalità che rientrano nel quadro della sua attività e quale controparte contrattuale del consumatore per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali”.