A seguito del D.L. d.d. 19.05.2020, con circolare n. 166 del 08.11.2021 , l’INPS chiarisce le modalità operative per la presentazione della domanda volta all’ottenimento del reddito di libertà.
Queste le condizioni:
- deve trattarsi di donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite da centri antiviolenza accreditati dalle Regioni o dai Servizi Sociali comunali;
- le donne in questione devono risiedere nel territorio nazionale, siano esse cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie, queste ultime, tuttavia, in possesso di un regolare permesso di soggiorno;
- la domanda potrà essere presentata dall’interessata personalmente o a mezzo di un legale / altro delegato, per il tramite del Comune di residenza, utilizzando l’apposito modulo allegato alla circolare;
- il contributo assistenziale in commento è uno strumento molto importante volto a favorire l’autonomia e l’emancipazione femminile. Più in particolare, esso è finalizzato a sostenere le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale della donna, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli minori;
- è incompatibile con altre forme di sussidio (es. Reddito di cittadinanza);
- l’importo è di Euro 400,00 mensili per 12 mesi, erogabile in un’unica soluzione;
- il Fondo stanziato dal Governo per il 2021 è di 3 milioni di Euro.
Per le donne vittime di violenza arriva il c.d. “Reddito di libertà”