Con Sentenza n. 32198 del 05.11.2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che la convivenza instaurata dall’ex coniuge, beneficiario dell’assegno divorzile, non costituisce motivo di risoluzione automatica dello stesso.
Nella pronuncia in commento viene operata una precisa distinzione tra componente assistenziale e componente compensativa dell’assegno di mantenimento. Se la prima è destinata a venire meno quando il coniuge inizi una nuova relazione stabile, la seconda componente mantiene la sua ragion d’essere, perché si riferisce a quanto accaduto in precedenza ossia in costanza di vincolo matrimoniale.
L’importo del mantenimento, allora, dovrà subire una rimodulazione che tenga in considerazione, nel caso concreto, delle eventuali maggiori entrate di cui gode l’ex coniuge.