Il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 16 settembre stabilisce che, dal prossimo 15 ottobre al 31.12.2021, data in cui cesserà lo stato di emergenza pandemica, dovranno essere muniti di green pass tutti i lavoratori (siano essi pubblici o privati, dipendenti, autonomi, partite iva, prestatori di lavoro occasionale, collaboratori familiari, colf, baby – sitter, chi presta attività di volontariato o di formazione esterna tanto presso la PA quanto presso un privato etc.), per accedere ai rispettivi luoghi di lavoro.
L’obbligo di essere muniti di certificazione verde non si applica a coloro i quali non possono vaccinarsi per ragioni mediche, previa esibizione di un apposito certificato del medico curante.
Il green pass sarà rilasciato già dopo la prima dose di vaccino o a seguito di tampone molecolare, a carico del lavoratore, con prezzi calmierati di Euro 15,00 cadauno, con validità 48 ore.
Quali sono le conseguenze nel caso in cui un lavoratore non sia in possesso del certificato verde?
Il lavoratore non potrà essere licenziato nè subirà conseguenze sotto il profilo disciplinare.
Egli tuttavia, nel privato, sarà sospeso dalla mansione svolta (con conseguente sospensione della retribuzione) già dal primo giorno di assenza o dopo cinque giorni nel caso in cui l’azienda abbia meno di 15 dipendenti; nel pubblico chi non ha il green pass sarà invece ritenuto assente ingiustificato e, dopo il quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro sarà sospeso.
I lavoratori saranno altresì destinatari di una sanzione pecuniaria (i lavoratori autonomi e le partite iva, a ben vedere, saranno passibili solo di tale sanzione, il cui ammontare è compreso tra Euro 600,00 ed Euro 1.500,00).
Sono previste sanzioni pecuniarie anche a carico dei datori di lavoro che non vigilino sul rispetto di detto obbligo (sanzione da Euro 400,00 ad Euro 1.000,00).