Secondo una recente Ordinanza emessa dal Tribunale di Trani, il reddito di cittadinanza non avrebbe natura alimentare – e dunque non soggiace ai limiti imposti dall’art. 545 c.p.c. – bensì si caratterizzerebbe per essere una misura di politica attiva all’occupazione.
Per tali ragione esso sarebbe pignorabile nel caso in cui il debitore avesse debiti con l’Erario oppure nel caso di inadempimento del debitore che non versi – nel caso di separazione o di divorzio – l’assegno di mantenimento al coniuge.
A seguito di detta pronuncia giurisprudenziale è stato tuttavia approvato un emendamento al decreto c.d. “sostegni” che qualifica come assolutamente impignorabile il reddito di cittadinanza.
La stessa sorte spetta ai ristori ottenuti dalle varie categorie economiche in tempo di pandemia: impignorabilità.