Con la Sentenza n. 23307 del 23.10.2020, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’esclusiva fonte di diritti ed obblighi tra le parti è rappresentata dal contratto definitivo, senza che possa parlarsi di assorbimento, in quest’ultimo, delle clausole inserite nel preliminare e non richiamate nella stipula del definitivo medesimo.
La manifestazione di volontà delle parti è richiesta non per rinunciare alle clausole pattuite in sede di preliminare ma, all’opposto, per mantenerle in vita con il contratto definitivo.
Inefficacia nel definitivo della clausola penale convenuta solo in sede di stipula del preliminare