Per spese straordinarie, non rientranti nell’assegno di mantenimento che – generalmente – a cadenza mensile un genitore versa all’altro a titolo di contributo al mantenimento del figlio, si ricordano le spese per l’acquisto di testi scolastici, le spese sanitarie urgenti o specialistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, l’acquisto di farmaci con prescrizione medica, gli interventi chirurgici indifferibili, le spese per le attività ludiche dei figli, le spese per la partecipazione a gite scolastiche o per l’organizzazione di feste di compleanno.
Con riferimento alle spese per la baby sitter, queste ultime devono intendersi come spese ordinarie nel caso in cui i genitori facessero ricorso all’attività professionale di baby sitting in costanza di matrimonio. Viceversa, ove detta esigenza sia sorta successivamente, con la cessazione o lo scioglimento del matrimonio, le spese per i servizi di baby sitter devono considerarsi quale spesa straordiaria.