Secondo una recente pronuncia della Corte Giustizia UE de 15.07.2021, non è discriminatorio e dunque illegittimo vietare che il lavoratore, adibito allo svolgimento di attività a contatto con il pubblico, indossi un segno visibile della propria fede religiosa, filosofica o politica. Ciò purchè tale divieto nasca da una norma interna – di applicazione generale – da cui si evinca la volontà del datore di lavoro di essere neutrale e di non condizionare in alcun modo la clientela o l’utenza del servizio.

E’ legittimo il divieto per il lavoratore di indossare il velo islamico o il crocifisso cristiano sul luogo di lavoro