Il divieto, ex art. 54, D.Lgs. 151/2001, di licenziare una lavoratrice, dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, soffre alcune deroghe che sono rappresentate dalla colpa grave costituente giusta causa, dalla cessazione dell’attività dell’azienda e dalla risoluzione per scadenza del termine ed esito negativo della prova. Pertanto, il licenziamento durante tale periodo, al di fuori di queste eccezioni, è nullo. Secondo la giurisprudenza (cfr. Cass. Civ., Ordinanza n. 9268/2019), nell’ipotesi peculiare in cui la gravidanza sia sopravvenuta durante il periodo di preavviso, il licenziamento non è nullo ma è sospeso il periodo di preavviso ai sensi dell’art. 2110 c.c. Di conseguenza ne sono solo posticipati gli effetti.
Sopravvenuta gravidanza durante il periodo di preavviso: il licenziamento è valido ma inefficace