Con l’Ordinanza n. 7415 del 17.03.2021, la Corte di Cassazione ha stabilito che nel caso di mancata comparizione del contumace all’interrogatorio formale fissato dal Giudice quest’ultimo possa valutare tale la mancata comparizione non necessariamente come ammissione dei fatti deferiti con il giuramento medesimo.
La mancata comparizione all’interrogatorio non comporta l’ammissione dei fatti dedotti