Il lavoratore collocato in Cassa Integrazione Guadagni può legittimamente svolgere altra attività lavorativa, sia di natura autonoma che subordinata, ove lo comunichi preventivamente all’INPS, a pena di decadenza dell’integrazione salariale in commento.
L’INPS infatti, quale ente previdenziale erogatore del sostegno al reddito, deve poter svolgere i necessari controlli al fine di evitare un ingiustificato arricchimento del soggetto e un depauperamento ai danni dello Stato che configurerebbe un illecito penale (truffa aggravata), Cassazione n. 3116/2021
Il lavoratore collocato in CIG può svolgere altra attività lavorativa?