Con la sentenza n. 9 del 13.01.2021, il Tribunale di Arezzo ha statuito che è illegittimo il licenziamento comminato dal datore di lavoro al lavoratore che si sia rifiutato di servire alla cassa un cliente sprovvisto di mascherina di protezione normativamente prescritta nell’attuale emergenza epidemiologica. Ciò in quanto il dipendente può astenersi dallo svolgere la prestazione lavorativa che lo esponga ad un rischio per la propria salute.
Per tali ragioni, giudicata non fondata la contestazione disciplinare elevata al lavoratore, quest’ultimo è stato reintegrato nel posto di lavoro.
E’ illegittimo il licenziamento di un lavoratore che decide di non servire un cliente sprovvisto di dispositivo sanitario di protezione contro il Covid – 19