Con la Sentenza n. 3181/2021, la Corte di Cassazione ha confermato le precedenti statuizioni di merito che qualificavano come discriminatorio il licenziamento irrogato dal titolare di una farmacia ai danni di una dipendente che aveva programmato di sposarsi. E’ stato giudicato irrilevante il fatto che la dipendente non avesse espressamente avvisato il datore di lavoro di tale circostanza. 

La prova per presunzione semplice può costituire anche l’unica fonte del convincimento del giudice, poiché integra apprezzamento in fatto, insindacabile purché sia ragionevolmente motivata. Nel caso di specie il titolare, seppur non avvisato espressamente, avrebbe potuto essere a conoscenza delle programmate nozze della lavoratrice atteso tanto il ristretto ambito lavorativo quanto il fatto egli era sempre presente in farmacia e infine che tutti i dipendenti erano a conoscenza delle nozze della licenziata.

E’ nullo in quanto discriminatorio il licenziamento c.d. “per futuro matrimonio”