Nell’ambito dell’Unione Europea non è stato introdotto un sistema sanzionatorio comune per le infrazioni al Codice della Strada pertanto vige la regola per cui si applicano le sanzioni previste dallo Stato nel cui territorio è stata commessa l’infrazione. Esiste una procedura europea condivisa dagli Stati membri in base alla quale, in ipotesi di sospensione e ritiro della patente da parte delle autorità di un Paese diverso dal Paese che ha rilasciato il documento, la patente deve essere inviata – nel nostro caso – in Italia alla Direzione Generale per la Motorizzazione, la quale avrà il compito di recapitare il documento al legittimo titolare. Vi è tuttavia un’ulteriore possibilità, generalmente non nota e non riferita dalle autorità straniere: il titolare della patente può rivolgersi alle autorità che materialmente detengono il documento (non la Polizia locale bensì la Prefettura della circoscrizione territoriale) e fare un’istanza diretta alla restituzione immediata della patente, dichiarando di essere in procinto di lasciare il territorio dello Stato straniero, ovvero di essere comunque intenzionato a lasciarlo prima della scadenza del periodo di sospensione della patente previsto dal verbale sanzionatorio. Così facendo è possibile reimpossessarsi celermente della patente che conserverà piena validità sul territorio italiano e sul territorio di ogni altro Stato diverso da quello nel quale l’infrazione è stata commessa; anche l’eventuale decurtazione dei punti verrà annotata soltanto nella banca dati dello Stato straniero e non avrà alcun effetto sul saldo punti registrato in Italia. Riferimenti normativi e giurisprudenziali: – DIR 2011/82/UE del 25.10.2011 attuata in Italia con D.Lgs. n. 37/2014, oggi sostituita dalla DIR 2015/413/UE del 11.03.2015; – DIR 2006/126/CE del 20.12.2006; – Convenzione di Vienna del 1968; – CGUE sent. del 23.04.2015, causa C-260/13.

Sospensione e ritiro della patente italiana all’estero