Nel caso in esame la ricorrente chiedeva la dichiarazione di nullità della procura a vendere un immobile che aveva rilasciato al marito sul presupposto che il notaio americano dello Stato della Pennsylvania, che aveva autenticato la procura, non avesse adottato tutte le formalità di legge.
La ricorrente disconosceva inoltre l’autenticità della propria firma, chiedendo la declaratoria di nullità dell’atto di compravendita posto in essere sulla base della procura medesima. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17713 del 21.07.2019, ha stabilito che, in un caso simile, si deve fare applicazione dell’art. 60 della L. 218/1995, secondo cui l’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza è valido, in relazione alla forma, se considerato tale dalla legge dello Stato che ne regola la sostanza, oppure dalla legge dello Stato in cui è posto in essere. Nel nostro Paese la procura relativa alla compravendita di immobili deve essere rilasciata con le forme previste per il contratto che il rappresentante deve concludere. Nel caso in cui la procura sia rilasciata all’estero e sia ricevuta da un notaio straniero, per avere efficacia in Italia l’atto deve essere legalizzato: a tal proposito trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 30,31 e 33 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 oltre che l’art. 2703 c.c. Nel caso di specie, le generalità della persona che aveva sottoscritto la procura erano diverse da quelle dell’attrice, né erano stati indicati i documenti di riconoscimento eventualmente esaminati, per cui il notaio non aveva effettuato alcun accertamento sull’identità del soggetto che aveva sottoscritto la procura. Per la validità di un atto pubblico o di una scrittura privata rilasciata all’estero, aventi ad oggetto dunque beni immobili, la Corte di Cassazione ha rilevato che il diritto straniero non deve essere in contrasto con istituti fondamentali dell’ordinamento italiano consistente, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato sottoscritto in sua presenza e che c’è stato il preventivo accertamento dell’identità del sottoscrittore.
Nella vicenda esaminata, il notaio americano non aveva autenticato la firma né aveva accertato l’identità della persona firmataria, avendo identificato un soggetto con generalità diverse.