Al seminario di fine febbraio, organizzato da Aiga – Sez. Treviso, si è parlato del Reg. UE n.775 del 28.05.2018, entrato in vigore il 1° giugno 2018, la cui applicazione è prevista per il prossimo 1° aprile 2020. A tal proposito è stato sin da subito evidenziato come gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di applicazione del Reg. UE in questione possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. 

L’indicazione dell’origine dei prodotti alimentari rappresenta un argomento di estremo interesse sia per gli operatori del settore che per i consumatori, che negli ultimi anni sono sempre più attenti alle informazioni che sono riportate sulle etichette degli alimenti presenti negli scaffali dei negozi e dei supermercati. 

L’articolo 26, par. 3, del Reg. UE n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni ai consumatori, prevede, in particolare, che l’indicazione dell’origine dell’ingrediente primario venga riportata in etichetta, nel caso in cui sia diversa dal luogo di provenienza o dal paese d’origine dell’alimento. 

Si tratta di una disposizione normativa che mira a prevenire comportamenti scorretti che possano ingannare i consumatori e che facciano in altre parole pensare che l’alimento abbia una determinata origine, mentre così non è. 

Tale norma ha richiesto uno specifico provvedimento di esecuzione: il Reg. UE n. 2018/775. 

L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario viene fornita: 

con riferimento a una delle seguenti zone geografiche: 

  • “UE”, “non UE” o “UE e non UE”; 
  • una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di diversi Stati membri o di paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; 
  • la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato; 
  • uno o più Stati membri o paesi terzi; 
  • una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di uno Stato membro o di un paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; 
  • il paese d’origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell’Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali; 

oppure attraverso un’espressione quale: 

  • “(nome dell’ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d’origine o luogo di provenienza dell’alimento)”.
Etichettatura e obblighi di trasparenza sull’origine degli alimenti: il Reg. (UE) n.775/2018